Art. n°
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Art. 492. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzia.

Dispositivo

Art. 492.

(Garanzia).


Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.



Ratio Legis


Spiegazione