Art. 537. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riserva a favore dei figli ....
Dispositivo
Art. 537.
Riserva a favore dei figli ((...)).
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio.
Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
(216)
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AGGIORNAMENTO (216)
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
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