Art. 677. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancanza di accrescimento.
Dispositivo
Art. 677.
(Mancanza di accrescimento).
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione