Art. 753.
Ogni coerede, quando i beni
immobili dell'eredita' sono
gravati con ipoteca da una
prestazione di
rendita redimibile, puo' chiedere che gli
immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si
proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei
coeredi si oppone, decide l'autorita' giudiziaria. Se i
coeredi dividono l'eredita' nello stato in cui si trova, l'
immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il
capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al
capitale da corrispondersi per l'
affrancazione.