![]() Art. 923. (Cose suscettibili di occupazione). Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. ![]() Art. 924. (Sciami di api). Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo. ![]() Art. 925. (Animali mansuefatti). Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno. Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. ![]() Art. 926. (Migrazione di colombi, conigli e pesci). I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori. ![]() Art. 927. (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. ![]() Art. 928. (Pubblicazione del ritrovamento). Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. ![]() Art. 929. (Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. ![]() Art. 930. (Premio dovuto al ritrovatore). Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu' e' solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e' fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. ![]() Art. 931. (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario). Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore. ![]() Art. 932. (Tesoro). Tesoro e' qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno puo' provare d'essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro e' trovato nel fondo altrui, purche' sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per meta' al proprietario del fondo e per meta' al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro e' scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali. ![]() Art. 933. (Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici). I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
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