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Art. 1256. Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea.
Art. 1256. (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l' obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell' obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
Codice civile 2020 LIBRO QUARTO TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE CAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento Sezione V Dell'impossibilita' sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
^ Art. 1256. Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea.Art. 1256. (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
^ Art. 1257. Smarrimento di cosa determinata.Art. 1257. (Smarrimento di cosa determinata). La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
^ Art. 1258. Impossibilita' parziale.Art. 1258. (Impossibilita' parziale). Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e' rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche' dal perimento totale della cosa.
^ Art. 1259. Subingresso del creditore nei diritti del debitore.Art. 1259. (Subingresso del creditore nei diritti del debitore). Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
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