Art. n°
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Art. 1263. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Accessori del credito.

Dispositivo

Art. 1263.

(Accessori del credito).


Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.


Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.


Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.



Ratio Legis


Spiegazione