Art. n°
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Art. 1275. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Estinzione delle garanzie.

Dispositivo

Art. 1275.

(Estinzione delle garanzie).


In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.



Ratio Legis


Spiegazione