Art. 1275. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Estinzione delle garanzie.
Dispositivo
Art. 1275.
(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione