![]() Art. 1285. (Obbligazione alternativa). Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra. ![]() Art. 1286. (Facolta' di scelta). La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice. ![]() Art. 1287. (Decadenza dalla facolta' di scelta). Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo. Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice. ![]() Art. 1288. (Impossibilita' di una delle prestazioni). L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e' divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. ![]() Art. 1289. (Impossibilita' colposa di una delle prestazioni). Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno. ![]() Art. 1290. (Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni). Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra. ![]() Art. 1291. (Obbligazione con alternativa multipla). Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.
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