![]() Art. 1463. (Impossibilita' totale). Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. ![]() Art. 1464. (Impossibilita' parziale). Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. ![]() Art. 1465. (Contratto con effetti traslativi o costitutivi). Nei contratti che trasferiscono la proprieta' di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa e' stata individuata. L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilita' e' sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. ![]() Art. 1466. (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
|
|