Art. n°
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Art. 1487. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.

Dispositivo

Art. 1487.

(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).


I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.


Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.



Ratio Legis


Spiegazione