![]() Art. 1615. (Gestione e godimento della cosa produttiva). Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa. ![]() Art. 1616. (Affitto senza determinazione di tempo). Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso. Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente. ![]() Art. 1617. (Obblighi del locatore). Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata. ![]() Art. 1618. (Inadempimenti dell'affittuario). Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. ![]() Art. 1619. (Diritto di controllo). Il locatore puo' accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. ![]() Art. 1620. (Incremento della produttivita' della cosa). L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione. ![]() Art. 1621. (Riparazioni). Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario. ![]() Art. 1622. (Perdite determinate da riparazioni). Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. ![]() Art. 1623. (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale). Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'. ![]() Art. 1624. (Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto). L'affittuario non puo' subaffittare la cosa senza consenso del locatore. La facolta' di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facolta' di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto. ![]() Art. 1625. (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione). Se si e' convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso. ![]() Art. 1626. (Incapacita' o insolvenza dell'affittuario). L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. ![]() Art. 1627. (Morte dell'affittuario). Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi. Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
|
|