![]() Art. 1842. (Nozione). L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. ![]() Art. 1843. (Utilizzazione del credito). Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto. ![]() Art. 1844. (Garanzia). Se per l'apertura di credito e' data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo' chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto. ![]() Art. 1845. (Recesso dal contratto). Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
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