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Art. 1951. Regresso contro piu' debitori principali.
Art. 1951. (Regresso contro piu' debitori principali).
Codice civile 2020 LIBRO QUARTO TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI CAPO XXII Della fideiussione Sezione III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
^ Art. 1949. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.Art. 1949. (Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore). Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
^ Art. 1950. Regresso contro il debitore principale.Art. 1950. (Regresso contro il debitore principale). Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore e' incapace, il regresso del fideiussore e' ammesso solo nei limiti di cio' che sia stato rivolto a suo vantaggio.
^ Art. 1951. Regresso contro piu' debitori principali.Art. 1951. (Regresso contro piu' debitori principali). Se vi sono piu' debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato.
^ Art. 1952. Divieto di agire contro il debitore principale.Art. 1952. (Divieto di agire contro il debitore principale). Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento. In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
^ Art. 1953. Rilievo del fideiussore.Art. 1953. (Rilievo del fideiussore). Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo' agire contro il debitore perche' questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 1) quando e' convenuto in giudizio per il pagamento; 2) quando il debitore e' divenuto insolvente; 3) quando il debitore si e' obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; 4) quando il debito e' divenuto esigibile per la scadenza del termine; 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purche' essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
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