Art. 1956. Codice civile 2020
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Dispositivo
(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).
Il fideiussore per un'obbligazione futura e' liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito.
((Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione)). ((86))
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AGGIORNAMENTO (86)
La Legge 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ratio Legis
Spiegazione