Art. 2221. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fallimento e concordato preventivo.
Dispositivo
Art. 2221.
(Fallimento e concordato preventivo).
Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
Ratio Legis
Spiegazione