Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2435-ter. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Bilancio delle micro-imprese.

Dispositivo

Art. 2435-ter.

(( (Bilancio delle micro-imprese). ))


((Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:


1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;


2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;


3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.


Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:


1) del rendiconto finanziario;


2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);


3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.


Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.


Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.))


((246))


----------


AGGIORNAMENTO (246)


Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.



Ratio Legis


Spiegazione