![]() Art. 2584. (Diritto di esclusivita'). Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce. ![]() Art. 2585. (Oggetto del brevetto). Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore. ![]() Art. 2586. (Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione). Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198)). ![]() Art. 2587. (Brevetto dipendente da brevetto altrui). Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. ![]() Art. 2588. (Soggetti del diritto). Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. ![]() Art. 2589. (Trasferibilita'). I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili. ![]() Art. 2590. (Invenzione del prestatore di lavoro). Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali. ![]() Art. 2591. (Rinvio alle leggi speciali). Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
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