![]() Art. 2598. (Atti di concorrenza sleale). Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. ![]() Art. 2599. (Sanzioni). La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da' gli opportuni provvedimenti affinche' ne vengano eliminati gli effetti. ![]() Art. 2600. (Risarcimento del danno). Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi puo' essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume. ![]() Art. 2601. (Azione delle associazioni professionali). Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale puo' essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.
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