![]() Art. 2618. (Approvazione del contratto consortile). I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorita' governativa, sentite le corporazioni interessate. ![]() Art. 2619. (Controllo sull'attivita' del consorzio). L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa. Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso. ![]() Art. 2620. (Estensione delle norme di controllo alle societa'). Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.
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