Art. 2641. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Confisca.
Dispositivo
Art. 2641.
(( (Confisca). ))
((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione