Leggi le fonti citate: ![]() Art. 2673. (Obblighi del conservatore). Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna. ((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)). Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio. ![]() Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio). ((Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) )). In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni. ![]() Art. 2674-bis. (( (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).)) ((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva. La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria)). ![]() Art. 2675. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22)) ![]() Art. 2676. ((Diversita' tra registri, copie e certificati.)) ((Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri)). ![]() Art. 2677. (( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).)) ((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico)). ![]() Art. 2678. (( (Registro generale).)) ((Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire. Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione)). ![]() Art. 2679. (( (Altri registri da tenersi dal conservatore).)) ((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)). ![]() Art. 2680. (( (Tenuta del registro generale d'ordine).)) ((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine)). ![]() Art. 2681. (Divieto di rimozione dei registri). I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte. ![]() Art. 2682. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))
|
|