Art. 2784. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 2784.
(nozione).
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione