Art. 2930.
(Esecuzione forzata per consegna o rilascio).
Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 2931.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
Art. 2932.
(Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Art. 2933.
(Esecuzione forzata degli obblighi di non fare).
Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.
Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.