Art. n°
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Art. 21. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deliberazioni dell'assemblea.

Dispositivo

Art. 21.

(Deliberazioni dell'assemblea).


Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.


Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Ratio Legis


Spiegazione