Art. 21. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deliberazioni dell'assemblea.
Dispositivo
Art. 21.
(Deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione