Art. 28. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Trasformazione delle fondazioni
Dispositivo
Art. 28.
(Trasformazione delle fondazioni)
Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore.
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione