Art. n°
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Art. 32. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Dispositivo

Art. 32.

(Devoluzione dei beni con destinazione particolare).


Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.



Ratio Legis


Spiegazione