Art. n°
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Art. 37. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fondo comune.

Dispositivo

Art. 37.

(Fondo comune).


I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.



Ratio Legis


Spiegazione