Art. 37. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fondo comune.
Dispositivo
Art. 37.
(Fondo comune).
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione