Art. n°
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Art. 40. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' degli organizzatori.

Dispositivo

Art. 40.

(Responsabilita' degli organizzatori).


Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.



Ratio Legis


Spiegazione