Art. 40. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' degli organizzatori.
Dispositivo
Art. 40.
(Responsabilita' degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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Ratio Legis
Spiegazione