Art. 85. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Interdizione per infermita' di mente.
Dispositivo
Art. 85.
(Interdizione per infermita' di mente).
Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.
Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione