Art. n°
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Art. 88. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Delitto.

Dispositivo

Art. 88.

(Delitto).


Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.


Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.



Ratio Legis


Spiegazione