Art. n°
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Art. 104. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti dell'opposizione.

Dispositivo

Art. 104.

(Effetti dell'opposizione).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).


Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.



Ratio Legis


Spiegazione