Art. 104. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti dell'opposizione.
Dispositivo
Art. 104.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione