Art. n°
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Art. 177. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Oggetto della comunione.

Dispositivo

Art. 177.

((Oggetto della comunione.))


((Costituiscono oggetto della comunione:


a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;


b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;


c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;


d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.


Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi)).


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