Art. n°
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Art. 194. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione dei beni della comunione.

Dispositivo

Art. 194.

((Divisione dei beni della comunione.))


((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.


Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge)).


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