Art. 197. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
Dispositivo
Art. 197.
((Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.))
((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui)).
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