Art. 236. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atto di nascita e possesso di stato
Dispositivo
Art. 236.
(Atto di nascita e possesso di stato)
La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)).
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione