Art. n°
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Art. 237. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fatti costitutivi del possesso di stato.

Dispositivo

Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato).


Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.


((In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:


che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.


che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.


che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.))



Ratio Legis


Spiegazione