Art. 237. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fatti costitutivi del possesso di stato.
Dispositivo
Art. 237.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
((In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.))
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Ratio Legis
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