Leggi le fonti citate: ![]() Art. 311. (Manifestazione del consenso). Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431)). L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. ![]() Art. 312. ((Accertamenti del tribunale.)) ((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando)). ![]() Art. 313. (( (Provvedimento del tribunale) )) ((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)). ![]() Art. 314. (( (Pubblicita') )) ((La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni)).
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