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Art. 324. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Usufrutto legale.

Dispositivo

Art. 324.

usufrutto legale.


I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione)).


I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.


Non sono soggetti ad usufrutto legale:


1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;


2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;


3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;


4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.


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Spiegazione