Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 451. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forza probatoria degli atti.

Dispositivo

Art. 451.

(Forza probatoria degli atti).


Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.


Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.


Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.



Ratio Legis


Spiegazione