Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 503. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione promossa dall'erede.

Dispositivo

Art. 503.

(Liquidazione promossa dall'erede).


Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.


Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.



Ratio Legis


Spiegazione