Art. 552. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Donazioni e legati in conto di legittima.
Dispositivo
Art. 552.
(Donazioni e legati in conto di legittima).
Il legittimario che rinunzia all'eredita', quando non si ha rappresentazione, puo' sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e' stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e' necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni; fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredita', e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione