Art. 636. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di nozze.
Dispositivo
Art. 636.
(Divieto di nozze).
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione