Art. n°
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Art. 739. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

Dispositivo

Art. 739.

(Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi).


L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.


Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.



Ratio Legis


Spiegazione