Art. n°
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Art. 768-septies. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Scioglimento.

Dispositivo

Art. 768-septies.

(( (Scioglimento). ))


((Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:


1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;


2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.))



Ratio Legis


Spiegazione