Art. 768-septies. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scioglimento.
Dispositivo
Art. 768-septies.
(( (Scioglimento). ))
((Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.))
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Spiegazione