Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 812. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distinzione dei beni.

Dispositivo

Art. 812.

(Distinzione dei beni).


Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo.


Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.


Sono mobili tutti gli altri beni.



Ratio Legis


Spiegazione