Art. n°
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Art. 813. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distinzione dei diritti.

Dispositivo

Art. 813.

(Distinzione dei diritti).


Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.



Ratio Legis


Spiegazione