Art. 816. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Universalita' di mobili.
Dispositivo
Art. 816.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
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Ratio Legis
Spiegazione