Art. n°
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Art. 816. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Universalita' di mobili.

Dispositivo

Art. 816.

(Universalita' di mobili).


E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.


Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.



Ratio Legis


Spiegazione