Art. 828. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
Dispositivo
Art. 828.
(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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Ratio Legis
Spiegazione