Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 828. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

Dispositivo

Art. 828.

(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).


I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.


I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.



Ratio Legis


Spiegazione