Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 862. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Consorzi di bonifica.

Dispositivo

Art. 862.

(Consorzi di bonifica).


All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica puo' provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.


A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a uno di essi.


I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.


Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita' secondo le norme dettate dalla legge speciale.



Ratio Legis


Spiegazione